Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 21/07/2016, n. 11, così recitava:

“6. In attesa dell'approvazione della legge provinciale prevista dalla norma di attuazione di cui al comma 1, le funzioni amministrative riguardanti la gestione del Parco nazionale dello Stelvio per la parte ricadente nel territorio provinciale sono esercitate dalla Provincia mediante la struttura organizzativa competente in materia di aree protette. Per assicurare appropriate forme di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonché delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale istituisce in via transitoria un comitato consultivo formato da componenti corrispondenti a quelli del comitato di gestione disciplinato dall'articolo 7 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). I rappresentanti dei comuni ricadenti nel parco si esprimono nell'ambito del comitato consultivo anche sulla base degli indirizzi formulati dagli organi competenti del comune, con riferimento ad ambiti di particolare rilievo per i comuni.”

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