Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 08/06/1978, n. 27 e, successivamente, abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 16/07/2024, n. 3, così recitava:

Art. 7-bis - Attività sportive, ricreative e di interesse turistico

1. I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituito o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

2. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il Comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e la società.

3. Per gli scopi di cui sopra i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi della presente legge.

4. La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

5. La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.”

Dalla redazione