FAST FIND : NR46302

L. P. Bolzano 16/07/2024, n. 3

Riordino delle disposizioni in materia di finanza locale.
Scarica il pdf completo
11786360 11850185
Art. 1 - Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”

1. Nel testo tedesco del titolo della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: “Gebietskörperschaften” è sostituita dalle parole: “örtlichen Körperschaften”.

2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, assegna ai comuni idonei mezzi finanziari allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Le assegnazioni vengono stabilite annualmente nell’accordo di cui all’articolo 2. L’ammontare complessivo delle assegnazioni viene incrementato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, nel caso in cui vengano trasferite ai comuni nuove funzioni amministrative.”

3. Nel testo tedesco della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, la parola “Amortisierung” è sostituita dalla parola “Tilgung”.

4. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. I finanziamenti a carico del fondo ordinario, destinati alla copertura delle spese correnti dei comuni e delle comunità comprensoriali, sono erogati in quattro rate, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. L’accordo di cui all’articolo 2 può prevedere che le erogazioni siano effettuate secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere. Le modalità di erogazione dei mezzi finanziari previsti per gli altri fondi di cui al comma 2 sono stabilite con l’accordo di cui all’articolo 2. I mezzi finanziari a carico del fondo per ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali di norma nel mese precedente a quello di scadenza delle rate di ammortamento.”

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

"4. I finanziamenti a carico del fondo di ammortamento mutui e del fondo di rotazione per investimenti sono sospesi. Fanno eccezione i finanziamenti già concessi e tuttora in essere.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11786360 11850186
Art. 2 - Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali”

1. Il titolo della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito: “Finanziamento di investimenti degli enti locali”.

2. L’articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Beneficiari) - 1. La Provincia finanzia gli investimenti dei comuni. Nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori finanziamenti di investimenti effettuati dalle comunità comprensoriali e dai consorzi di comuni.

2. La Provincia può finanziare l’intera spesa di cui al comma 1.”

3. Nel testo italiano del comma 2 de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11786360 11850187
Art. 3 - Modifica della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, “Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale”

1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis (Riduzione dell’indebitamento dei comuni) - 1. I comu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11786360 11850188
Art. 4 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, e successive modifiche;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11786360 11850189
Art. 5 - Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, se

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
11786360 11850190
Art. 6 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La present

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2023

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Provvedimenti di proroga termini

D.L. “Milleproroghe” 183/2020 (L. 21/2021), tutte le disposizioni di interesse tecnico

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Leggi e manovre finanziarie
  • Finanza pubblica

La Legge di bilancio 2021 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco