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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/07/2024, n. 3
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Art. 1 - Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”1. Nel testo tedesco del titolo della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, la parola: “Gebietskörperschaften” è sostituita dalle parole: “örtlichen Körperschaften”. 2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, assegna ai comuni idonei mezzi finanziari allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Le assegnazioni vengono stabilite annualmente nell’accordo di cui all’articolo 2. L’ammontare complessivo delle assegnazioni viene incrementato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, nel caso in cui vengano trasferite ai comuni nuove funzioni amministrative.” 3. Nel testo tedesco della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, la parola “Amortisierung” è sostituita dalla parola “Tilgung”. 4. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “3. I finanziamenti a carico del fondo ordinario, destinati alla copertura delle spese correnti dei comuni e delle comunità comprensoriali, sono erogati in quattro rate, la prima delle quali di regola entro il mese di gennaio. L’accordo di cui all’articolo 2 può prevedere che le erogazioni siano effettuate secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere. Le modalità di erogazione dei mezzi finanziari previsti per gli altri fondi di cui al comma 2 sono stabilite con l’accordo di cui all’articolo 2. I mezzi finanziari a carico del fondo per ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali di norma nel mese precedente a quello di scadenza delle rate di ammortamento.” 5. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: "4. I finanziamenti a carico del fondo di ammortamento mutui e del fondo di rotazione per investimenti sono sospesi. Fanno eccezione i finanziamenti già concessi e tuttora in essere. |
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Art. 2 - Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali”1. Il titolo della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito: “Finanziamento di investimenti degli enti locali”. 2. L’articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 1 (Beneficiari) - 1. La Provincia finanzia gli investimenti dei comuni. Nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori finanziamenti di investimenti effettuati dalle comunità comprensoriali e dai consorzi di comuni. 2. La Provincia può finanziare l’intera spesa di cui al comma 1.” 3. Nel testo italiano del comma 2 de |
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Art. 3 - Modifica della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, “Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti e modifiche alle leggi provinciali in materia di finanza locale”1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 3-bis (Riduzione dell’indebitamento dei comuni) - 1. I comu |
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Art. 4 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, e successive modifiche; b) gli articoli 6, 7-bis e 8, i commi 2 e 3 dell’articolo 12 e gli articoli 13, 14 e 15 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche; |
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Art. 5 - Disposizioni finanziarie1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, se |
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Art. 6 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La present |
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