Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 1 - (Sostituzione dell’art. 46-bis della l.r. 11/1999)

1. L’articolo 46-bis della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 46-bis - (Valutazione di incidenza)

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel testo interamente sostituito dall'articolo 6 del d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 e successive modificazioni:

a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;

b) gli interventi o progetti di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

2. La Regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e sugli interventi e progetti di cui al comma 1, lettera b).

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e per gli interventi e progetti di cui al comma 1, lettera b), che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali o regionali, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente gestore dell’area stessa.

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura.".”

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