Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 15. - Vigilanza durante l’esercizio

Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento inizia il regolare esercizio durante il quale dovrà, a cura del richiedente la concessione o concessionario, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiederà nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con impianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la più prossima sede della ditta concessionaria.

L’ufficio del Genio civile potrà di volta in volta autorizzare la temporanea sospensione della sorveglianza nei periodi di serbatoio vuoto.

Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia alle cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d’ispezione; queste dovranno essere pure sempre praticabili e munite di impianto di illuminazione. Apposito impianto sarà anche predisposto per l’illuminazione dei due parametri dello sbarramento.”

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