Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 9. - Vigilanza dei lavori

Il Servizio dighe segue tutte le fasi della costruzione, ne raccoglie i dati e sorveglia i sistemi di lavoro, disponendo gli accertamenti, le verifiche e le esperienze che ritenga necessarie; tiene inoltre, aggiornata, per ogni sbarramento, una speciale posizione che ne registri, tra l’altro, con ogni particolare, le modalità costruttive e le verifiche eseguite durante la costruzione e l’esercizio.

Il Servizio dighe può, durante l’esecuzione dei lavori, approvare varianti non sostanziali al progetto esecutivo o alle modalità costruttive.”

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