N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584), le disposizioni di cui al presente articolo (e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva) continuano ad avere applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 5. - Approvazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere presentato in originale in bollo e tre copie al competente ufficio del Genio civile, il quale accerta se la documentazione di esso sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in caso contrario, il completamento degli atti, e promuove il parere del Servizio idrografico nei riguardi della portata di massima piena prevista.

Per il completamento degli atti l’ufficio del Genio civile assegna agli interessati un termine.

Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto alla autorità militare competente per territorio, per accertarne la rispondenza alle eventuali clausole imposte nell’interesse della difesa nazionale. In pari tempo procede all’esame del progetto stesso, che trasmetterà, in originale e copia, con una propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni di cui al successivo articolo, alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli accertamenti del caso e riferirà in merito al progetto dopo di che il progetto stesso è sottoposto all’esame e parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Servizio dighe può procedere direttamente all’approvazione dei progetti di sbarramenti di limitata importanza.”

Dalla redazione