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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 21/06/2024
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Premessa
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (nel seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività, oggetto del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2019, n. 367; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011), e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 r |
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di: a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto |
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Titolo I - Ripartizione della potenza fra regioni e province autonome |
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Art. 2. - Obiettivi delle regioni e province autonome1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.
TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW
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Art. 3. - Modalità di conseguimento degli obiettivi1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, le regioni individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore |
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Art. 4. - Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province autonome. In particolare: a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma 1 verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto; |
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Art. 5. - Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili1. Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, continua ad operare l'Osservatorio di cui all'art. 5, comma 5 |
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Art. 6. - Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall' |
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Titolo II - Principi e criteri omogenei per l'individuazione delle aree idonee |
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Art. 7. - Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. Pe |
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Art. 9. - Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti spec |
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