Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili, criteri e classificazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/07/2024

Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili, criteri e classificazione

Il D.M. 21/06/2024 individua la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31/12/2020, e definisce principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Il D.M. 21/06/2024, pubblicato sulla G.U. 02/07/2024, n. 153, reca “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Il provvedimento - che attua l’art. 20 del D. Leg.vo 199/2021, commi 1 e 2 - individua la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31/12/2020 (rif. tabella di cui all’art. 2), e definisce principi e criteri omogenei per l’individuazione, da parte dei medesimi enti locali, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi, nel rispetto del principio della “neutralità tecnologica” (libertà per individui e organizzazioni di scegliere la tecnologia più appropriata adeguata alle proprie esigenze).
Il provvedimento da in ogni caso salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che pertanto perseguiranno le finalità del decreto in oggetto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Le aree da individuarsi - garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali - saranno suddivise nelle seguenti categorie:
a) superfici e aree idonee: aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni (rif. art. 22 del D. Leg.vo 199/2021);
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti (rif. paragrafo 17 e allegato 3 del D.M. 10/09/2010);
c) superfici e aree ordinarie: superfici e aree diverse da quelle idonee e non idonee, nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ex art. 20 del D. Leg.vo 199/2021, comma 1-bis.

PRINCIPI PER INDIVIDUARE LE AREE IDONEE - I principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee sono recati dall’art. 7 del decreto in questione, il quale stabilisce che - fermo restando l’art. 5 del D.L. 63/2024 - le regioni tengono conto:
* della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi;
* delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate (es. capannoni industriali e parcheggi), nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi (es. superfici agricole non utilizzabili);
* della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
* della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20 del D. Leg.vo 199/2021, comma 8 (vedi Limiti impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole).

IMPIANTI E BENI TUTELATI - Sono di converso considerate non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela (artt. 10 del D. Leg.vo 42/2004 e art. 136 del D. Leg.vo 42/2004 medesimo, comma 1, lettere a e b), mentre possono altresì essere individuate come non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela.
Può essere inoltre definita una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto e proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 km (detta fascia di rispetto non si applica per i rifacimenti degli impianti in esercizio).
Resta ferma nei procedimenti autorizzatori la competenza del Ministero della cultura a esprimersi, in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’art. 12 del D. Leg.vo 387/2003, comma 3 -bis, contemperando peraltro la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi

È stabilito infine che, qualora una regione abbia delegato il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal decreto in commento, utilizzando poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata.

Dalla redazione