N39 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127, gli effetti giuridici ed economici di cui alla presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

In seguito, articolo abrogato dall'art. 15, comma 31, del D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74), a decorrere dal 01/07/2023, così recitava:

"Art. 222 - Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione dell’interno. Tali posizioni organizzative comportano l’individuazione delle specifiche funzioni di cui il titolare risponde nei confronti del responsabile dell’ufficio presso cui la stessa posizione organizzativa è incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative."

Dalla redazione