L. R. Piemonte 09/04/2024, n. 16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 09/04/2024, n. 16

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 19/04/2024 Suppl. n. 4
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Principi

1. La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa s

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Art. 2 - Finalità

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:

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Art. 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in contesti urbani ed ext

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Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;

b) animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;

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Art. 5 - Obblighi e doveri del responsabile di un animale d'affezione

1. Il responsabile di un animale d'affezione compreso chi ne fa commercio, in applicazione della normativa nazionale vigente, ai fini della registrazione nel sistema nazionale anagrafe animali da compagnia (Sinac) di cui all'articolo 24, provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico, secondo il sistema previsto dalla normativa nazionale ed europea.

2. Il responsabile di animali d'affezione introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione:

a) all'identificazione e registrazione dell'animale nel Sinac;

b) se già identificati, alla segnalazione dell'acquisizione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl), competente nel territorio di residenza per la registrazione nel Sinac.

3. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a:

a) segnala

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Art. 6 - Obblighi del responsabile di un cane ad aggressività non controllata

1. Il responsabile di un cane ad aggressività non controllata vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali e a tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 7, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio di aggressività non controllata.

2. I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti a una visita del medico veterinario comportamentalista, mirata a esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'aggressione a persone o animali.

3. I comuni, in collaborazion

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TITOLO II - Benessere e contrasto al randagismo
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Capo I - Dei divieti
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Art. 7 - Divieti

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale o da altre fonti normative è vietato:

a) causare sofferenze o angosce a un animale d'affezione;

b) abbandonare gli animali d'affezione;

c) detenere animali che non si possono adattare alla cattività;

d) detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

e) privare gli animali della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;

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Art. 8 - Accattonaggio con animali

1. È vietato, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti, è altresì vietato l'accattonaggio con cu

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Capo II - Del benessere degli animali
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Art. 9 - Programmi di informazione e di educazione

1. La Regione e le Asl, attraverso i servizi veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore, nonché con gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali di cui all'articolo 35, promuovono e sostengono programmi di informazione, sensibilizzazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge con riguardo alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto e alla custodia di animali d'affezione.

2. La Regione, d'intesa con le Asl, promuove e sostiene, in particolare:

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Art. 10 - Interventi chirurgici e soppressione eutanasica

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale d'affezione o finalizzati ad altri scopi non curativi sono vietati, in particolare riguardo a:

a) la recisione delle corde vocali;

b) il taglio delle orecchie;

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Art. 11 - Accessibilità degli animali d'affezione

1. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per consentire l'a

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Art. 12 - Aree di sgambamento

1. Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani denominate aree di sgambamento, debitamente recintate, ser

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Art. 13 - Cani da assistenza

1. I cani d'assistenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) devono frequentare un corso di abilitazione tenuto da enti riconosciuti a livello nazionale per tale

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Art. 14 - Attività circensi

1. La Regione, in collaborazione con i comuni, favorisce la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedono l'utilizzo di

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Art. 15 - Trasporto degli animali d'affezione

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo cod

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Capo III - Del commercio, addestramento, toelettatura e allevamento degli animali d'affezione
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Art. 16 - Commercio, addestramento, toelettatura di animali d'affezione

1. Al fine di garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie, la detenzione per la vendita, il commercio, l'attività di addestramento e la toelettatura di animali d'affezione è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal servizio veterinario dell'Asl competente.

2. Chiunque vende un animale d'affezione deve fornire al responsabile adeguate istruzioni scritte per il mantenimento e garantisce la certificazione di pro

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Art. 17 - Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione

1. Fermo restando il divieto di addestramento degli animali d'affezione ricorrendo a violenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), nessun animal

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Art. 18 - Allevamento di animali d'affezione per attività commerciali

1. I titolari degli allevamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), iscritti come tali in Sinac devono:

a) individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche, che ha l'onere di verificare, periodicamente e almeno con cadenza settimanale, le condizioni di salute degli animali

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Capo IV - Dell'istituzione dell'elenco regionale dei pet-sitter
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Art. 19 - Elenco regionale dei pet-sitter

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, istituisce l'elenco regionale dei pet-sitter divisi per tipologia di animale e tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.

2. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:

a) le imprese e le ditte indi

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Capo V - Dei cimiteri per animali d'affezione
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Art. 20 - Autorizzazione dei cimiteri

1. L'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione del comune, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al

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Art. 21 - Sepoltura e tumulazione

1. Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimit

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Art. 22 - Inumazione, raccolta e trasporto spoglie

1. Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione, in conformità al regolamento di cui all'articolo 38, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

2. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'af

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Art. 23 - Tenuta del registro delle presenze

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative e di previsione

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Capo VI - Del contrasto al randagismo
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Art. 24 - Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia

1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53) e secondo quanto definito dalle disposizioni nazionali di dettaglio.

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Art. 25 - Compiti delle Asl, dei comuni e dei veterinari liberi professionisti in materia di anagrafe

1. Le Asl, in collaborazione con i comuni, singoli o in forma associata, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.

2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

3. I comuni, singoli o in forma associata, mettono a disposizione de

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Art. 26 - Banca dati regionale

1. La Regione, per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazio

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Art. 27 - Prevenzione e contrasto al randagismo

1. I comuni, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovano fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvedono alla loro cattura con metodi appropriat

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Art. 28 - Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino

1. I gatti che vivono in libertà sono protetti.

2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.

3. Le colonie feline sono composte da un minimo di quattro gattie sono censite e monitorate dal comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette annualmente al servizio veterinario dell'Asl.

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Art. 29 - Canili pubblici

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio, anche in collaborazione con enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati.

2. I comuni provvedono alla stesura e all'attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire

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Art. 30 - Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi

1. Gli animali randagi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.

2. La Regione e i comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno super

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Art. 31 - Santuari per animali

1. I rifugi permanenti, cosiddetti santuari per animali, sono definiti dalla normativa nazionale come attività di ricovero di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali delle specie di acquacoltura identificati e registrati con orientamento rifugio permanente.

2. I santuari per animali danno rifugio e ospitano animali vittime di maltrattamenti, anche all'interno di allevamenti o di traffico illegal

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Art. 32 - Interventi per soggetti in carico ai servizi sociali

1. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa l'identificazione elettronica e la sterilizzazione, agli animali d'af

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Art. 33 - Canili e gattili privati, pensioni e asili per cani e per gatti

1. I canili e gattili privati, le pensioni e gli asili per cani e per gatti sono soggetti alle norme indicate nella presente legge volte a garantire il rispetto

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Art. 34 - Soccorso degli animali

1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che necessitano di soccorso deve dare tempestiva segnalazione alle autorità competenti, fermi restando g

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TITOLO III - Organismi di consultazione e controllo
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Art. 35 - Riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali

1. La Regione promuove e sostiene le attività svolte dagli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e, avvalendosi delle risorse na

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Art. 36 - Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive per la tutela degli animali d'affezione e per la valutazione e controllo sull'aggressività canina, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

b) un medico ve

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TITOLO IV - Vigilanza e sanzioni
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Art. 37 - Vigilanza e sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Asl per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

2. Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:

a) per le violazioni delle norme riferite alle condotte di malgoverno, di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), e) ed f),

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TITOLO V - Disposizioni attuative finali e finanziarie
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Art. 38 - Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce in particolare:

a) le modalità tecniche di utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione di cui all'articolo 7.

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Art. 39 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alla prevenzione del randagismo, nonché alla protezione e alla tutela della salute e del benessere degli animali d'affezione.

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Art. 40 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, fino alla conclusione degli stessi, i procedimenti di finanziamento attivati ai sensi della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e del Reg. reg. 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la

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Art. 41 - Abrogazioni

1. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 40, alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e il Reg. reg. 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione);

b)

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Art. 42 - Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.505.000,00 complessivi per gli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 750.000,00 euro in spesa corrente e 755.000,00 euro in spesa in conto capitale, si fa fronte mediante risorse già iscritte e con l'istituzione di nuovi capitoli nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), nel modo seguente:

a) per l'anno 2024 agli oneri pari a euro 170.000,00 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nella missione 13, programma 13.07, titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;

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