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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 03/08/2011, n. 15
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- L.R. 22/12/2015, n. 26
- L.R. 11/03/2015, n. 3
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di: a) garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle |
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Art. 2 - Adempimenti conseguenti al decesso1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale. 2. Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medi |
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Art. 3 - Osservazione e trattamenti sul cadavere1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. 2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. 3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva com |
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Art. 4 - Riscontro diagnostico1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un |
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Art. 5 - Attività funebre1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: |
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Art. 5-bis - Deroghe per i comuni montani1. P |
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Art. 6 - Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie1. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto. 2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre d |
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Art. 7 - Sanzioni amministrative1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 15, chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre: a) pone in essere comportamenti contrastanti con quan |
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Art. 8. - Trasporto funebre1. Ai fini della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con |
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Art. 9 - Cimiteri1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori, in conformità alla normativa statale. 2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1. 3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. 4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale, fatte salve le seguenti esigenze: |
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Art. 10 - Cremazione1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono ne |
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Art. 11 - Strutture per il commiato1. Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione favorisce l'adeguata presenza sul territorio regional |
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Art. 12 - Modifiche all' articolo 8 della L.R. n. 20/20071. Il comma 3 dell'articolo 8 della L.R. n. 20/2007 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Formazione del personale1. Il Consiglio regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisce, con il regolamento di cui all'articolo 15, i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale d |
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Art. 14 - Piano regionale di coordinamento1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata. 2. Il Piano regionale di c |
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Art. 15 - Regolamento di attuazione1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina con apposito regolamento: |
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Art. 16 - Abrogazioni |
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Art. 17 - Norma finanziaria1. In fase di prima attuazione della legge nell'esercizio finanziario 2011, alla spesa corrente, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in 20.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e 50.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto, iscritte rispettivamente nell'ambito delle UPB DB20011 e DB15001, si provvede con le risorse delle medesime unità, che presentano le necessar |
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18/11/2024
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