Comma aggiunto dall’art. 16, comma 8, della L.P. 19/08/2020, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 29, comma 5, della L.P. 01/06/2023, n. 9, così recitava:

“1-bis. Se è accertata l'occupazione a scopo turistico e lucrativo da parte di persone non aventi diritto, o in caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39 o 40, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate e non potranno comunque essere inferiori all'importo di 15.000 euro. In tali ipotesi non trova applicazione il limite massimo di cui al comma 1.”

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