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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 01/06/2023, n. 9
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L. P. Bolzano 01/06/2023, n. 9
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Art. 1 - (Sistema informativo paesaggio e territorio)1. Il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “7. La co |
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Art. 2 - (Agevolazioni)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 15 della legge provincia |
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Art. 3 - (Principio del contenimento del consumo di suolo)1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “La realizzazione di volumetria interrata è ammissibile purché non ecceda la superficie coperta dell� |
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Art. 4 - (Plusvalore di pianificazione)1. L’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 19 (Plusvalore di pianificazione) 1. Il consumo di suolo autorizzato tramite i seguenti atti pianificatori obbliga il Comune a recuperare una parte dell’aumento del valore di mercato degli immobili interessati da essi generato (plusvalore di pianificazione): a) individuazione di zone miste; b) individuazione di zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, all’ester |
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Art. 5 - (Accordi urbanistici)1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “1. Il Comune può stipulare, nei limiti delle disposizioni accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di f |
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Art. 6 - (Destinazioni urbanistiche delle zone e delle aree)1. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 10 luglio 201 |
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Art. 7 - (Destinazioni d’uso delle costruzioni)1. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e suc |
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Art. 8 - (Zona mista)1. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Fatte salve la disposizione particolare relativa alla detrazione delle superfici di edifici già legittimamente esistenti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, e le disposizioni dell’articolo 20, il Comune deve in ogni caso garantire che almeno il 60 per cento della volumetria prevista sull’area di nuova individuazione della zona mista venga riservata all’edilizia agevolata, inclusa l’edilizia residenziale pubblica e sociale, e/o ad abitazioni a prezzo calmierato. Almeno il 40 per cento della volumetria totale prevista sull’area di nuova individuazione della zona mista deve essere in ogni caso riservato a persone che soddisfano i requisiti per l’assegnazione di terreno edificabile |
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Art. 9 - (Centro storico)1. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 10 lugli |
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Art. 10 - (Zona produttiva)1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge pr |
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Art. 11 - (Zona di riqualificazione urbanistica)1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: |
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Art. 12 - (Trasformazione di volumetria esistente)1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “In caso di interventi edilizi di cui all’ar |
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Art. 13 - (Attività agricola)1. Al primo capoverso del comma 2-bis dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel testo italiano dopo le parole "legnaie e depositi di legname" sono aggiunte le parole "con tettoie". |
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Art. 14 - (Abitazioni riservate ai residenti)1. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che al momento dell’occupazione dell’abitazione non siano proprietarie, o i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari, di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in una località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro e che abbiano la residenza anagrafica in un comune della provincia da almeno cinque anni consecutivi o abbiano, per la durata dell’occupazione, il loro posto di lavoro in un comune della provincia. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Se l’abitazione viene occupata da un nucleo familiare, è sufficiente che uno o una componente dello stesso sia in possesso dei requisiti anagrafici o lavorativi indicati nel primo periodo.” 2. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 15 - (Abitazioni a prezzo calmierato)1. L'articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Art. 40 (Abitazioni a prezzo calmierato) 1. II rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato è subordinato alla condizione che il soggetto interessato con la stipula di apposito accordo si sia impegnato, anche per gli effetti dell'articolo 19 comma 3, nei confronti del Comune a costruire e a mettere a disposizione, alle condizioni di cui al presente articolo, abitazioni a prezzo calmierato che rispondano alle caratteristiche delle abitazioni popolari di cui all'articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. In caso di vendita, le abitazioni, le autorimesse e i posti auto devono essere destinati, sulla base delle graduatorie del Comune e almeno fino al raggiungimento della misura prevista dall'articolo 24, a soddisfare il fabbisogno abitativo primario permanente delle persone che soddisfano i requisiti per l'assegnazione delle aree di edilizia abi |
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Art. 16 - (Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 54 della legge provincia |
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Art. 17 - (Piano di attuazione)1. Il comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “1. Il piano di attuazione (PdA) viene elaborato per nuove zone miste da individuare e per le aree per le quali la presente legge o il piano comunale lo preveda. I piani di attuazione possono essere elaborati anche per altre aree. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare i piani di attuazione nel piano comunale per il territorio e il paesaggio e/o nel piano paesaggistico.” 2. Il comma 2 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 lu |
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Art. 18 - (Piano di recupero)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 58 della legge provincia |
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Art. 19 - (Procedimento di approvazione dei piani di attuazione)1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale |
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Art. 20 - (Efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio)1. Il comma 1 dell’articolo 61 della legge provinciale 10 lugli |
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Art. 21 - (Organizzazione dei procedimenti amministrativi ed istituzione del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)1. II comma 5 dell'articolo 63 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: |
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Art. 22 - (Consulenza preliminare e certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli)1. Il comma 5 dell’articolo 64 della legge provinciale 10 lugli |
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Art. 23 - (Attività delle pubbliche amministrazioni)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “gli interventi dei Comuni” sono sostituite dalle parole: “gli interventi pubblici o di interesse pubblico”. 2. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 1 |
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Art. 24 - (Attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, a permesso di costruire e a comunicazione di inizio lavori asseverata)1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 72 della legge provincia |
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Art. 25 - (Interventi liberi)1. Nel testo tedesco del secondo periodo del comma 1 dell’artic |
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Art. 26 - (Contributo di urbanizzazione)1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo di urbanizzazione non è dovuto in caso di modificazi |
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Art. 27 - (Riduzione o esonero dal contributo sul costo di costruzione)1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di interventi su edifici esistenti, compresa la loro demolizione e ricostruzione, senza modificazione della destinazione d’uso, il contributo sul |
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Art. 28 - (Tolleranze costruttive)1. Il comma 1 dell’articolo 89-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: |
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Art. 29 - (Mancata occupazione od occupazione abusiva di abitazioni riservate ai residenti)1. Il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Se un’abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 è occupata da una o più persone non aventi diritto, si applica una sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro.” 2. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “2. Se l’abitazione illeg |
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Art. 30 - (Rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica)1. L’articolo 100 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 100 (Rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica) |
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Art. 31 - (Modifica delle norme transitorie di cui all’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9)1. All’articolo 103, comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “Le autorizzazioni e i nulla osta paesaggistici già rilasciati mantengono la loro efficacia.” 2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è soppresso. 3. Nel comma 6-bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “prima del 1° luglio 2020” sono soppresse. 4. Il comma 6-ter dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “6-ter. Se per violazioni del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, e dei vincoli di cui all’articolo 39 della presente legge è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie di entità diversa, per le violazioni dei vincoli assunti ai sensi dell’articolo 79 |
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Art. 32 - (Disposizioni transitorie)1. Le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data. Tramite modifica dei piani di attuazione vigenti, nelle zone miste possono essere previste, anche ai fini degli articoli 19 e 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 4 |
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Art. 33 - (Allegati)1. La lettera B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita: |
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Art. 34 - (Disposizione finanziaria)1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, se |
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Art. 35 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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