Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19/06/2012, n. 28, così recitava:

"Art. 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

1. Per le opere di realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti, autorizzate ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE l’autorità espropriante può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, al soggetto “autorizzato” a seguito del procedimento unico di cui al comma 4 del citato art. 12.

2. L’autorizzazione unica contiene anche l’eventuale disciplina relativa alla delega dell’esercizio dei poteri espropriativi vincolando il soggetto delegato all’integrale rispetto dei principi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.”

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