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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 25/03/2024, n. 4
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L. R. Lazio 25/03/2024, n. 4
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 17
- L.R. 05/06/2024, n. 9
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Art. 2 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), le disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applicano, per il solo anno 2024, con riferimento agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023). 2. Ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024), per l’anno di imposta 2024: |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo alla Fondazione di partecipazione “Rome Technopole”)1. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 12/2022 le parole: “Ferma restando l’onorificità |
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Art. 7 - (Disciplina transitoria di adeguamento all’articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, relativo a conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) |
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Art. 8 - (Disposizioni in materia di impianti crematori. Piano regionale di coordinamento. Modifica all’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni in materia di dispersione e affidamento delle ceneri e successive modifiche)1. La realizzazione e la gestione di impianti crematori avviene in conformità a quanto indicato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e successive modifiche, nel rispetto dei principi della normativa europea, nonché dei criteri di cui al Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2. 2. La Giunta regionale adotta il Piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6 della l. 130/2001 recante linee di indirizzo e criteri per la realizzazione, anche in forma associata, dei crematori da parte dei comuni e per il rilascio delle relative autorizzazioni, tenendo conto, in particolare, nel rispetto di criteri di proporzionalità, della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della |
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Art. 9 - (Riordino delle comunità montane)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di ordinamento degli enti locali e in conformità all’articolo 16, comma 4, dello Statuto, provvede con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale e previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL), alla ridelimitazione delle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche e al conseguente riordino e razionalizzazione delle comunità montane costituite in base alla medesima legge regionale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, tenendo conto delle diverse specificità territoriali e garantendo che all’interno delle nuo |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e relative disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche)1. - 3. Omissis 4. All’articolo 11 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 11 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato B - Misura dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - anno 2024Parte di provvedimento in formato grafico |
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