N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - (Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse regionale intendendo per tali quelli da realizzarsi nel territorio della regione da parte dei soggetti di cui al comma 2 e relativi alla costruzione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree, nonché agli scavi archeologici e agli interventi sui beni culturali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alla Regione;

b) ai Comuni;

c) alle Comunità montane;

d) agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;

e) ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture pubbliche destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ai concessionari di servizi pubblici; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;

g) ai soggetti che operano nei settori disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), per l'esecuzione dei lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei medesimi soggetti o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei succitati settori in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;

h) ai soggetti, enti o società privati, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale o in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto compatibili, 19, 20, 21, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 41, comma 5.

i) ai consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il contributo erogato dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 15, comma 4, 15bis e 15ter, nel limite di 100.000 euro, IVA esclusa, per i lavori eseguibili in economia, 16 e 17, in quanto compatibili, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, commi 2 e 2bis, e 41, comma 5.

3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'articolo 8, comma 9. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.”

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