Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Articolo 5 - (Requisiti degli operatori)
1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di decommissioning degli impianti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il responsabile tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il responsabile tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del responsabile tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del responsabile tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del responsabile tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
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