Sent. C. Cass. civ. 06/06/2014, n. 12797 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 06/06/2014, n. 12797

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Edilizia e immobili - Compravendita - Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Inclusione - Espresso esonero del notaio da tale attività - Validità - Condizioni.

Rientra tra gli obblighi del notaio, cui sia richiesta la stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvi espresso esonero da tale attività per concorde volontà delle parti per motivi di urgenza o per altre ragioni. Peraltro, quand'anche sia stato esonerato dalle visure, il notaio che sia a conoscenza o che abbia anche solo il mero sospetto della sussistenza di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve in ogni caso informarne le parti, essendo tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e della buona fede.

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