Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 18 - Ente di gestione

1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge. Qualora più Province siano interessate, la proposta è formulata d'intesa fra le stesse.

2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e Comuni che abbiamo interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del proprio territorio.

3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo Statuto del Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Qualora più Province siano interessate la proposta di Statuto è formulata d'intesa tra le stesse.

4. Lo Statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la sua composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di revisione.

5. L'Ente di gestione provvede all'attuazione delle finalità contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed all'applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma regionale.

6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, può essere affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.”

Dalla redazione