N133 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Leg.vo 10/03/2023, n. 28 ogni rinvio all’elenco di cui al presente articolo, effettuato da norme di rango primario e secondario, deve intendersi esteso alla sezione speciale istituita dall’articolo 140-quinquies, comma 1, del presente decreto solo se espressamente previsto.

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