Articolo modificato dall’art. 15, comma 1, della L.P. 30/03/2010, n. 7; dall’art. 41, comma 1, della L.P. 22/04/2014, n. 1; dall’art. 25, commi 1-2, della L.P. 30/12/2015, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.P. 02/11/2022, n. 12, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 2 - Interventi

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Giunta provinciale provvede:

a) al recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale;

b) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti e laghi;

c) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;

d) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, nonché all’adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica;

d-bis) alla realizzazione dei tratti di collegamento necessari al completamento dei percorsi in mountain bike previsti dall'articolo 22-bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nonché all'eventuale cura e mantenimento della rete provinciale di questi percorsi, limitatamente ai tratti per i quali non ci sono altri soggetti impegnati a provvedere alla loro manutenzione;

e) alla conservazione di particolari beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale;

f) all’animazione culturale in tema ambientale, da realizzarsi in particolare tramite l’informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all’attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione e, altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi alla salvaguardia e corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, avvalendosi della figura professionale dell’operatore ambientale;

g) all’attuazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, per quanto riguarda la sola parte relativa alle piste ciclabili di interesse provinciale;

h) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;

i) all’attuazione di interventi di ripristino ambientale di aree interessate a provvedimenti di esecuzione forzosa previsti dalla legislazione provinciale;

l) all’arredo a verde di scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori;

m) all’effettuazione di indagini, studi e ricerche nel campo ecologico-ambientale, anche con riguardo al risparmio energetico, all’agricoltura ed alle reti idriche;

m-bis) alla raccolta di biomassa legnosa per scopi energetici.

2. Abrogato"

Dalla redazione