N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 4, comma 4, della L.R. 20/06/2017, n. 6, così recitava:

“3. L’articolo 3 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Modalità di pagamento dell’addizionale)

1. L’addizionale regionale di cui alla presente legge è dovuta dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

2. L’addizionale è dovuta contestualmente al pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere stabilite modalità di pagamento diverse da quella di cui al comma 1.”

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