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L. R. Lazio 20/06/2017, n. 6

Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/10/2018, n. 7
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Art. 1 - (Intervento annuale di semplificazione normativa)

1. In armonia con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e la legge 25 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e successive modifiche, la presente legge detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale e dispone l’abrogazione espressa di disposizioni legislative e di leggi regionali.

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Art. 2 - (Riordino e semplificazione delle leggi regionali mediante testi unici)

1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, al fine di organizzare per settori di materie omogenee le disposizioni di legge regionale in vigore, la Giunta regionale, ferma restando la facoltà di redigere testi unici meramente compilativi, presenta al Consiglio regionale una o più proposte di testi unici, sotto forma di proposte di legge, volti alla disciplina di ciascun settore sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

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Art. 3 - (Semplificazione procedimentale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, adotta regolamenti volti a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dei principi di cui all’articolo 20, commi 4 e 8, della l. 59/1997 e successive modifiche.

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Art. 3-bis - (Lazio Semplice)

N1

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare e favorire la partecipazione dei cittadini alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l’azione am

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Art. 3-ter - (Semplificazione digitale. Piattaforma digitale regionale dati e iniziative connesse)

N1

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 50-ter del d.lgs. 82/2005, relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati, promuove l’implementazione e lo sviluppo della piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), denominata Piattaforma digitale regionale dati, per favorire e condividere la conoscenza e l’utilizzo del proprio patrimonio informativo, al fine di realizzare nuovi servizi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma digitale regionale dati persegue, in particolare, l’obiettivo di migliorare e semplificare l’interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data e delle informazioni verso cittadini e imprese, amplificare il valore del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni regionali e delle società pubbliche regionali mediante la predisposizione e l’uso di strumenti di analisi, minimizzare i costi transattivi per l’accesso e l’utilizzo dei dati, migliorare la conoscenza dei fenomeni descritti dai dati e sviluppare un’architettura condivisa delle interfacce e strumenti di cooperazione applicativa, anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, nonché cond

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Art. 4 - (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato A «Attività istituzionali».

2. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato B «Agricoltura, Caccia e Pesca».

3. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato C «Ambiente e Rifiuti».

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Allegato A - Omissis

 

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Allegato B - Agricoltura, caccia e pesca (articolo 4, comma 2)

AGRICOLTURA

1) - 2) omissis

3) legge regionale 17 settembre 1974, n. 45 (Interventi a favore della cooperazione agricola);

4) - 41) omissis

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Allegato C - Ambiente e rifiuti (articolo 4, comma 3)

AMBIENTE

1) - 7) omissis

8)

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Allegato D - Infrastrutture, enti locali e politiche abitative (articolo 4, comma 4)

INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

1) - 2) omissis

3) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 4 (Proroga della legge regionale del 21 luglio 1974, n. 30, riguardante: “Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione”);

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Allegato E - Politiche del territorio e mobilità (articolo 4, comma 5)

URBANISTICA

2) - 3) omissis

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Allegato F - Sviluppo economico e attività produttive (articolo 4, comma 6)

1) - 27) omissis

28) legge regionale 26 maggio 1980, n. 42 (Realizzazione di aree attrezzate artigianali nei comuni compresi nell'area regionale per l'intervento straordinario nel mezzogiorno prevista dall' art. 1 del testo unico delle leggi per il mezzogiorno decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978);

29) - 44) omissis

45) legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 (Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio);

46) legge regionale 3 luglio 1986, n. 24 (Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine);

47) - 51) omissis

52) legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 (Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese);

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Allegato G - Allegato H - Omissis

 

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Allegato I - Salute (articolo 4, comma 9)

1) - 28) omissis

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Allegato L - Formazione, ricerca, scuola, università e turismo (articolo 4, comma 10)

FORMAZIONE

1) - 5) omissis

 

DIRITTO ALLO STUDIO

6)

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Allegato M - Cultura e politiche giovanili (articolo 4, comma 11)

1) - 17) omissis

18) articolo 16, comma 1, lettera a), numero 7) della legge regionale 16 apri

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