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20/12/2023

Scala di collegamento con il lastrico solare, necessità del titolo edilizio

Secondo il TAR Campania, la realizzazione di una scala di collegamento tra l'abitazione e il lastrico solare con recinzione di quest'ultimo costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto al permesso di costruire.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione relativo all’installazione di una scala a pioli di collegamento tra l’abitazione ed il lastrico solare unitamente alla recinzione di quest’ultimo su tre lati. Secondo il ricorrente le opere avevano carattere transitorio e dunque non sarebbero assoggettate alla preventiva autorizzazione paesaggistica. Inoltre, non costituendo una nuova opera, non necessitavano del previo rilascio del permesso di costruire (come invece sosteneva il Comune).

NECESSITÀ DEL TITOLO EDILIZIO - TAR Campania-Napoli 01/12/2023, n. 6622 ha osservato che le opere in questione erano state correttamente considerate nel loro complesso in quanto volte a realizzare, mediante l’apposizione della scala a pioli, il collegamento tra il lastrico solare e l’abitazione. Inoltre, l’apposizione della recinzione aveva posto il lastrico di copertura a servizio di quest’ultimo come terrazza calpestabile.
Il collegamento realizzato e l’affaccio reso possibile con l’apposta recinzione rivelano, secondo i giudici, le ulteriori utilità apportate ai locali abitativi, atteso che, in tal modo, il lastrico è divenuto una parte funzionalmente integrante dell'abitazione stessa e ha incrementato evidentemente la superficie dello stabile, configurando un intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile soltanto con il rilascio del permesso di costruire.
Il TAR ha dunque applicato il principio consolidato della giurisprudenza secondo il quale la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento, nel senso della necessità di vagliare i molteplici interventi abusivi eseguiti in un quadro di insieme, e non segmentato. Non è dato, infatti, scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
Pertanto, il mutamento di destinazione d'uso della terrazza e il complesso delle opere connesse (scala a pioli) necessitavano del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che esse avevano realizzato un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modifica del prospetto dell'edificio.

POTERE DI VIGILANZA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - Infine i giudici hanno ricordato che, a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio in zona vincolata, l’art. 27, comma 2, D.P.R. 380/2001, riconosce all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate, in assenza dei relativi titoli abilitativi - come nella specie - al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. Tutto ciò mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati. Pertanto, in presenza di opere edificate senza titolo edilizio e, a maggior ragione, in zona vincolata, l'ordinanza di demolizione è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato.
In definitiva, è stata richiamata la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui:
- in materia edilizia, i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione (come quello in esame, adottato ex art. 31 D.P.R. 380/2001), in ragione della loro natura vincolata, non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e ciò in quanto non è prevista, in capo all'Amministrazione, la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene;
- i medesimi provvedimenti demolitori, inoltre, e sempre in ragione della loro natura vincolata, non necessitano, oltre all'individuazione delle opere realizzate abusive, di una specifica ed ulteriore motivazione;
- il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione.

Dalla redazione