Articolo abrogato dalla L.R. del 11/07/2006 n.9. L'articolo 79 così recitava: "1. Il comma 2 dell'articolo 5 della I.r. 24 giugno 1997, n. 41 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, l'autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del direttore tecnico dell'agenzia, del requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 22.".

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