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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 10/11/2023
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D. P.C.M. 10/11/2023
- D.P.C.M. 22/03/2024
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Premessa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’articolo 10, che ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia medesima; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale; |
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Art. 1. - Soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 fe |
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Art. 2. - Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, l’esercizio delle funzioni assegnate all’Agenzia per la coesione territoriale è attribuito al D |
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Art. 3. - Trasferimento del personale dell’Agenzia per la coesione territoriale1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, del decreto-legge, il personale dell’Agenzia per la coesione territoriale è trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di due posizioni di livello dirigenziale generale, sedici posizioni dirigenziali di livello non generale e centosedici unità di personale non dirigenziale. 2. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, determinata da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, è incrementata di |
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Art. 4. - Trasferimento dei contratti di lavoro a tempo determinato, di lavoro autonomo, dei contratti di collaborazione e delle relative risorse finanziarie1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, del decreto-legge, è altresì trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che risulta in servizio presso l’Agenzia per la coesione territoriale alla data del 25 febbraio 2023, entro i limiti del contratto in essere (cfr. tabella 3). |
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Art. 5. - Trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale1. Le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico fisso ed accessorio del personale dell’Agenzia per la coesione territoriale, come rideterminato per effetto del trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le risorse finanziarie relative al personale a tempo determinato e ai compensi dei componenti del NUVEC, sono quantificate complessivamente in euro 3.290.362 per il 2023 ed in euro 15.661.842 an |
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Art. 6. - Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento e ai beni strumentali1. Le risorse relative alle spese di funzionamento, ivi comprese le locazioni passive, quantificate in euro 591.667 per il 2023 ed euro 7.100.000 a decorrere dal 2024 ( cfr. tabella 6), sono trasferi |
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Art. 7. - Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di sviluppo e coesione e supporto ai Commissari straordinari del Governo delle ZES1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione è trasferita al Dipartimento per le |
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Art. 8. - Contabilità speciale aperta per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione finanziaria1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, la contabilità speciale nr. 5952, denominata «AG-COES-Fondi-UE-FDR-L-183-87», aperta a favore del |
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Art. 9. - Ulteriori disposizioni1. Le risorse giacenti sul conto corrente dell’Agenzia per la coesione sono trasferite al conto corrente di tesoreria n. 22330, intestato alla Presid |
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Art. 10. - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 20121. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 2, lettera m-bis), dopo la parola «coesione» sono aggiunte le seguenti: «e per il sud»; b) l’articolo 24-bis è sostituito dal seguente: «Art. 24-bis (Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud) . — 1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione e delle politiche per il sud. 2. Il Dipartimento cura il coordinamento della programmazione e dell’attuazione delle politiche di coesione, con riferimento alle |
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Art. 11. - Disposizioni finali1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coe |
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