Articolo modificato dall'art. 37, comma 5, della L.R. 07/06/1999, n. 6 e, successivamente, abrogato dall'art. 209, comma 1, della L.R. 06/08/1999, n. 14, così recitava:

"Art. 39 - Finanziamento delle funzioni conferite

1. Il finanziamento delle funzioni conferite ai sensi della presente legge avviene secondo quanto previsto dall'articolo 15 della L.R. n. 4 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni."

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