Comma modificato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 07/06/1999, n. 6 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 16/06/2003, n. 16, così recitava:

"2. Per effetto di quanto previsto nel comma 1 sono delegate alle province le funzioni riguardanti:

a) i servizi di linea provinciali e regionali di cui all'articolo 3, commi 4 e 5. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate alla provincia nel cui territorio si svolge la prevalente attività economica della linea in termini di utenza;

b) l'approvazione dei programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, sentiti gli enti locali, tenendo conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto quella che comporta costi minori;

c) l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi di cui alla lettera a);

d) l'assegnazione ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base della spesa storica, della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera m) e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti in comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, nonché in quelli con popolazione inferiore che abbiano provveduto a consorziarsi tra di loro, raggiungendo il suddetto limite. Per i Comuni di Ponza e Ventotene non si applica tale limite;

e) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;

f) abrogata

g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

h) l'elaborazione dei piani per la mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma nel territorio di rispettiva competenza, promuovendo, ove necessario, l'intesa dei cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);

l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonché per la cessione delle aziende private;

m) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera k);

n) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo."

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