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Sent. C. Cass. civ. 22/02/2018, n. 4302

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Edilizia e immobili - Immobili in comunione - Compimento da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro - Validità ed efficacia - Soggezione all'annullamento ex art. 184 cod. civ.

In tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili o beni mobili registrati (e, quindi, di un diritto reale frazionario su bene immobile) appartenenti alla comunione coniugale, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell'altro, ovverosia in violazione della regola dell'amministrazione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell'annullamento ai sensi dell'art. 184 cod. civ., in forza dell'azione proponibile dal coniuge (il cui consenso era necessario) entro i termini previsti dalla stessa norma. 

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