N42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 113 - (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. L’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), è sostituito dal seguente:

“Art. 16 - (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico ricettive all’aria aperta sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”."

Dalla redazione