N58 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; modificato dall’art. 9, commi 2-3, della L.P. 31/05/2012, n. 10; dall'art. 35, comma 6, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall’art. 36, comma 5, della L.P. 22/04/2014, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24-sexies - Aiuti alle imprese per servizi a favore dell’internazionalizzazione

1. Per accrescere la proiezione internazionale dell’economia provinciale, rafforzare gli investimenti e la penetrazione commerciale all’estero delle piccole e medie imprese e incrementare il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza specialistica acquisiti all’esterno dell’azienda destinati a rafforzare l’economia provinciale, con i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall’articolo 35. L’agevolazione può essere concessa nella misura massima del 50 per cento, anche sotto forma di buoni e tramite l’indizione di specifici bandi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

1-bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano destinato a progetti di espansione o rafforzamento all’estero presentati da parte di grandi, medie e piccole imprese trentine. A tal fine può essere concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi sostenuti, per non più di tre anni, per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale di età non superiore a trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore accompagnato, in quest’ultimo caso, da un’esperienza lavorativa di almeno tre anni, inviato all’estero per operare presso unità locali dell’impresa richiedente o presso altre imprese estere coli le quali l’impresa richiedente è legata da accordi commerciali o produttivi formalizzati giuridicamente. La misura massima del contributo è elevata al 50 per cento dei costi sostenuti nel caso di assunzioni mediante contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, o di proroga del contratto stesso. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

1-ter. Per i fini previsti da questo articolo, la Provincia può agevolare, ai sensi dell’articolo 24-quinquies, comma l, lettera c), anche le spese per ottenere le certificazioni e le omologazioni richieste nei Paesi dove l’impresa esporta i prodotti, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall’articolo 35."

Dalla redazione