N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 4, della L.P. 29/12/2006, n. 11; modificato dall'art. 32, comma 4, della L.P. 21/12/2007, n. 23; dall'art. 35, comma 6, della L.P. 28/03/2009, n. 2; dall'art. 46, comma 9, della L.P. 28/12/2009, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, L.P. 6 luglio 2023, n. 6, così recitava:

"Art. 34-bis - Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa.

2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le seguenti finalità:

a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34-quater;

b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi d'investimento, altre forme di finanza strutturata;

b-bis) in ogni caso la costituzione di fondi di rotazione;

c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6;

d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle imprese a enti previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, da attuare tramite gli enti indicati nell'articolo 34-quater;

e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi finalizzati alla fruizione degli interventi del fondo;

f) contributi previsti dall'articolo 34-quater, comma 2;

f-bis) contributi per l'abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri sostenuti dalle imprese per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione delle risorse assegnate al fondo le diverse finalità. La deliberazione prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo.

4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel rispetto della normativa comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), possono essere concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili e società cooperative anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano finalizzate all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento dello stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso l'attivazione congiunta di risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano concessi direttamente a favore dei consorzi e società predetti, gli stessi rispondono degli obblighi connessi alle agevolazioni.

4-bis. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere concessi anche alle imprese che promuovono la costituzione di centri polivalenti d'impresa, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie, ricerche, reti d'impresa ed economie di aggregazione. In tali casi la Giunta provinciale, su domanda, può derogare agli obblighi e ai vincoli di cui alla presente sezione, stabilendo, in luogo di questi ultimi, nuovi obblighi relativi all'entità degli investimenti da realizzare o ai livelli occupazionali da raggiungere e mantenere da parte delle imprese promotrici o del soggetto gestore del centro.

5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al comma 4 sono adottati mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a utilizzare personale dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri soggetti esterni, con onere a carico del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa la cura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici innovativi."

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