Comma aggiunto dall'art. 24, comma 2, della L.P. 11/03/2005, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 46, comma 2, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall’art. 71, comma 5, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall’art. 62, comma 7, della L.P. 30/12/2014, n. 14; dall’art. 12, comma 5, della L.P. 13/05/2020, n. 3; dall’art. 24, comma 1, della L.P. 27/12/2021, n. 21, e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la Giunta provinciale si avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi.

2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di iniziative, si applica a spese di importo inferiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), o sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché non oltre i diciotto mesi precedenti. La procedura valutativa si applica a spese di importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. In ogni caso si applica la procedura valutativa per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. La procedura negoziale si applica a spese per investimenti di importo superiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale, a spese relative a un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate o a specifici settori produttivi, a spese per investimenti in relazione agli assi strategici individuati dagli strumenti della programmazione provinciale. Questa procedura si applica per gli investimenti e gli interventi realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata. Si applica in ogni caso la procedura negoziale per gli interventi previsti dall'articolo 34 bis, commi 4 e 4-bis.

2-bis. Abrogato

2-ter. Per iniziative selezionate dalla Commissione europea o dallo Stato ma non finanziate a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili, la Giunta provinciale può prevedere modalità semplificate di valutazione ai fini del loro finanziamento nell'ambito di questa legge. Per tali iniziative possono essere considerate anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda alla Provincia e comunque successivamente alla presentazione della domanda alla Commissione europea o allo Stato."

Dalla redazione