N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 29, comma 1, della L.P. 01/08/2003, n. 5; dall'art. 24, comma 6, della L.P. 11/03/2005, n. 3; dall’art. 71, comma 9, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 12, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; dall’art. 44, comma 1, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 36, comma 2, della L.P. 22/04/2014, n. 1; dall’art. 62, comma 8, della L.P. 30/12/2014, n. 14; dall’art. 24, comma 2, della L.P. 27/12/2021, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 16 - Obblighi dei richiedenti e controlli

1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle fattispecie, tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo, comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli immobili.

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni. Se gli obblighi e i vincoli fissati ai sensi di questo comma riguardano i livelli occupazionali, il mantenimento e l'aumento degli stessi deve essere assicurato dall'impresa beneficiaria applicando ai propri dipendenti i contratti previsti dal comma 6, lettera c).

2-bis. Inoltre possono essere previsti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari tenendo conto dei comportamenti fiscali e del versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale.

3. Il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e la scissione societaria non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati sono corrisposti al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti da quest'articolo.

3-bis. Abrogato

3-ter. L’affitto dell’azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se il relativo contratto è stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1, o se è stipulato nell’ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l’affittuario deve continuare a esercitare l’impresa. Se sono rispettate le condizioni di questo comma e gli obblighi previsti per il beneficiario da questo articolo, i contributi non ancora liquidati sono corrisposti al beneficiario.

3-quater. La cessione di beni immobili agevolati o il mancato inserimento dei beni immobili agevolati nel patrimonio aziendale del soggetto subentrante o dell'affittuario a seguito delle operazioni indicate nei commi 3 e 3-ter non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) la cessione dei beni immobili o le modificazioni soggettive indicate nei commi 3 e 3-ter sono convenute tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente;

b) il bene immobile agevolato continua a essere destinato all'esercizio dell'attività d'impresa in relazione alla quale è stata concessa l'agevolazione.

4. Gli obblighi si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi.

5. Ove sussistano giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, può essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi oppure la loro ridefinizione con la procedura prevista dall'articolo 14 bis. Possono essere stabiliti, in proposito, criteri di massima differenziati per settore economico.

6. I soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono allegare una dichiarazione di conoscenza in ordine agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, nonché ai seguenti:

a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria."

Dalla redazione