Comma modificato dall'art. 2, comma 450, della L. 24/12/2007, n. 244 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 1-bis, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141, così recitava:

8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

Dalla redazione