FAST FIND : FL7764

Flash news del
05/09/2023

Concorsi di progettazione: commissione giudicatrice e anonimato dei concorrenti

In tema di concorsi di progettazione, l'ANAC ha indicato che è possibile consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell’incarico, fermo restando che deve essere garantita la regola dell'anonimato nella valutazione delle proposte progettuali.

Oggetto del parere ANAC
Con riferimento ad un concorso di progettazione, è stato chiesto un parere all'ANAC con riferimento alla possibilità, per la stazione appaltante, di comunicare ai commissari del concorso di progettazione i nominativi dei concorrenti mediante presentazione di un elenco degli stessi, fermo restando l’obbligo di rendere impossibile l’associazione del progetto con il nome del professionista che lo ha redatto.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 20/07/2023, n. 358, ha svolto le seguenti osservazioni:
- l'art. 155, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 da un lato sancisce che ai commissari di gara si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui agli artt. 77, comma 6, e 78 del D. Leg.vo 50/2016, con ciò chiarendo che non devono sussistere per gli stessi ipotesi di incompatibilità/conflitti di interesse rispetto ai concorrenti; dall’altro, stabilisce la regola dell’anonimato con riguardo alla presentazione del progetto da parte dei concorrenti e alla valutazione dello stesso da parte della commissione e precisa che l'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice;
- è prevista, in capo ai commissari nominati per il concorso di progettazione, l’assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, in relazione alla singola procedura di aggiudicazione. Incombe dunque sui commissari di gara l’obbligo di dichiarare, al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione;
- l’anonimato deve essere garantito essenzialmente nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in nessun modo riconducibili all’autore;
- dunque, nell’ambito del concorso di progettazione, al fine di garantire un trasparente e imparziale svolgimento dello stesso, selezionando la migliore idea progettuale per il perseguimento delle finalità pubbliche sottese alla gara, è richiesto dal legislatore che la valutazione degli elaborati progettuali sia affidata a commissari per i quali non sussistano ipotesi di incompatibilità o conflitti di interessi; prevedendo nel contempo la regola dell’anonimato con riguardo alla presentazione del progetto da parte dei concorrenti e alla valutazione dello stesso da parte della commissione;
- la mancata conoscenza dei membri della Commissione da parte degli operatori e dei medesimi da parte dei commissari potrebbe generare l’impasse di addivenire ad ipotesi di conflitto d’interesse macroscopico conoscibile solo nella fase finale del concorso, ma tale eventualità non può essere superata con la nomina preventiva della commissione. Infatti, l'ANAC ha ribadito la necessaria nomina dei commissari successivamente alla data fissata per la scadenza delle offerte (si veda Appalti pubblici: concorsi di progettazione e nomina della commissione giudicatrice);
- una soluzione maggiormente garantista potrebbe essere rinvenuta nella conoscibilità del nome dei concorrenti da parte dei commissari nella fase di accettazione dell’incarico;
- in tal modo i commissari all’atto dell’accettazione dell’incarico, sarebbero in grado di rendere la dichiarazione in ordine alla insussistenza di una situazione di incompatibilità/conflitti di interessi in maniera compiuta e consapevole, a garanzia dell’imparzialità di giudizio e della trasparenza dell’attività svolta; 
- l’eventuale conoscenza dei nominativi dei concorrenti, da parte dei commissari, senza alcuna associazione degli stessi con agli elaborati progettuali prodotti in gara, sembra poi consentire la valutazione in forma anonima degli stessi. La regola dell’anonimato dei progetti sarebbe quindi comunque rispettata, garantendo l’imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, in quanto in grado di sottrarre l’esame delle proposte progettuali a possibili interferenze connesse alla conoscenza dell’identità dei concorrenti da cui le stesse provengono.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che:
- nell’ambito del concorso di progettazione, la regola dell’anonimato sancita dall’art. 155, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, deve essere garantita nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi;
- non appare in contrasto con il principio dell’anonimato, consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali.

L'ANAC ha inoltre indicato che la soluzione proposta appare in linea anche con le previsioni del nuovo Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, il quale contempla all’art. 46 la nuova disciplina del concorso di progettazione, mediante rinvio espresso alla disciplina contenuta nelle Dir. 26/02/2014, n. 24, UE e Dir. 26/02/2014, n. 25 UE.

Dalla redazione