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22/07/2024

Appalti pubblici: risoluzione del contratto e riaffidamento dei lavori

Il MIT ha ribadito che a seguito di risoluzione del contratto di appalto la stazione appaltante è tenuta ad interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle opere.

Quesito
Con il quesito del 18/07/2024, n. 2831 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), una stazione appaltante, a seguito di risoluzione del contratto di appalto, ha chiesto se:
- fosse obbligata a seguire necessariamente il dettato normativo dell'art. 110, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte le ditte utilmente collocate nell'originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire le opere rimanenti alle medesime condizioni dell'originario appaltatore;
- in questo caso, per abbreviare i tempi, fosse possibile inviare un'unica richiesta di interpello contemporaneamente a tutte le ditte;
- in luogo del predetto art. 110 del D. Leg.vo 50/2016, si potesse procedere ad effettuare una nuova gara di appalto.

Risposta del MIT
Il MIT ha risposto:
- positivamente al primo quesito, poiché l’art. 110, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 50/201 dispone che le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture;
- in modo negativo al secondo quesito, poiché l’interpello deve essere posto progressivamente, in ossequio al dettato legislativo, con possibilità di interpellare gli operatori economici che seguono in graduatoria solo in caso di rifiuto del precedente interpellato;
- in modo negativo al terzo quesito, poiché vi è l’obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento, né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti.

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Ricordiamo che nel nuovo Codice appalti, la disposizione che disciplina l’esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture in caso di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato è l’art. 124 del D. Leg.vo 36/2023.
Tale disposizione prevede che, in casi tassativamente indicati (tra i quali figura la risoluzione del contratto), le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
Ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta; ma si prevede ora anche la facoltà per le stazioni appaltanti di disporre nei documenti di gara che, in caso di subentro con scorrimento della graduatoria, le condizioni economiche del contratto saranno quelle proposte dall’operatore economico interpellato.

Si veda anche Appalti pubblici: risoluzione del contratto e interpello degli o.e. in graduatoria.

Dalla redazione