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19/07/2024

Requisiti di qualificazione e iscrizione all’Albo dei fornitori

Secondo il TAR Campania, i requisiti di qualificazione non devono necessariamente essere posseduti all’atto dell’iscrizione all’Albo dei fornitori.

Nel caso di specie il Comune aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento con il criterio del minor prezzo di lavori delle categorie OG1 e OG11, finanziati con risorse del PNRR, invitando le imprese iscritte nell’Albo dei fornitori dell’Ente. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, deducendo che l’aggiudicataria non poteva essere iscritta nell’Albo, per la categoria OG1 non posseduta, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.

TAR Campania-Napoli 17/06/2024, n. 3773 ha affermato che il Regolamento comunale istitutivo dell’Albo dei fornitori non va interpretato nel senso di richiedere, già all’atto della richiesta di iscrizione, la comprova del possesso dei requisiti di qualificazione, per l’affidamento dei lavori che saranno oggetto delle gare successivamente indette.
L’iscrizione degli operatori economici ha lo scopo di approntare in favore dell’Amministrazione un elenco da cui attingere per invitare le imprese inseritevi alla partecipazione alle procedure ristrette o negoziate, fatta salva la verifica dei requisiti in quella sede.
Che il possesso dei requisiti vada accertato nei confronti dell’aggiudicatario lo si può desumere dall’art. 50, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023, con il richiamo alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, e dal previgente art. 36, comma 5 del D. Leg.vo 50/2016 secondo cui, nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.
In tale contesto, la tesi della parte ricorrente produrrebbe un’ingiustificata restrizione al libero esplicarsi della concorrenza, atteso che solo le imprese anticipatamente in possesso di attestazioni di qualificazione attinenti alle gare da indire potrebbero essere iscritte, di tal che l’elenco sarebbe ad esse esclusivamente riservato e, ad un operatore economico non in possesso dei requisiti, che si può procurare mediante avvalimento, sarebbe impedito di partecipare ad ogni procedura negoziata.
Ciò tenuto anche conto che il contratto di avvalimento deve avere un contenuto specifico e concernere la specifica gara, per cui l’impresa interessata può sottoscriverlo per comprovare i requisiti di cui è priva, in occasione della gara a cui è stata invitata.

Non era dunque necessario, già in fase di inserimento nell’elenco, che gli operatori economici interessati agli appalti del Comune fossero selezionati e suddivisi in base al possesso di distinte qualificazioni per categoria e classifica dei lavori, restando riservata alla fase di selezione, nel corso della specifica gara, l’accertamento del possesso dei requisiti, consentendo in un’ottica pro-concorrenziale che ciascun operatore possa partecipare anche ricorrendo all’avvalimento, ove carente dei requisiti.
Pertanto, nel caso di specie, la controinteressata aveva potuto partecipare in avvalimento (consentito dalla lettera di invito), acquisendo il requisito prescritto e, in possesso degli altri requisiti di ordine generale e speciale, risultava legittimamente aggiudicataria della gara.

Dalla redazione