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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 111 - Modifiche alle L.R. 28/1994, L.R. 106/1994, L.R. 6/2000 - 1. All'art. 4 della L.R. 28/1994: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, così come modificata dalla L.R. 106/1994 e dall'art. 14 della L.R. 6/2000 è aggiunto il seguente art. 4-bis:
"Art. 4-bis - Taglio colturale e relative autorizzazioni
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo per tagli colturali si intendono quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco in altre qualità di coltura:
a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli fitosanitari;
c) i tagli di ricostituzione e di riconversione dei castagneti da frutto;
d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;
f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;
g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;
h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;
i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi di altro fusto;
l) i tagli a raso di fustaie finalizzate alla rinnovazione naturale o artificiale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.
Tali tagli non si identificano in nessun caso come tagli di utilizzazione.
Tali tagli sono colturali e regolamentati dal presente articolo a prescindere dalla destinazione del materiale legnoso retratto dall'intervento, soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico dei cittadini o vendita sul libero mercato da parte del proprietario. In quest'ultimo caso si applica l'accantonamento di cui all'art. 16bis della presente legge oppure il progetto deve espressamente prevedere interventi di pari importo per l'esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi.
I progetti di taglio possono prevedere una destinazione mista, uso civico e vendita sul libero mercato, del materiale legnoso retratto dall'intervento. Al fine di limitare il costo ai cittadini delle aree montane per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico è ammesso cofinanziare i costi dei tagli destinati a uso civico con tagli destinati alla vendita sul libero mercato, anche nell'ambito del medesimo progetto. I progetti di taglio possono essere redatti anche prevedendo una esecuzione degli stessi poliennale a lotti, con un massimo di un quinquennio.
I tagli colturali, comprese le opere connesse, eseguiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale e con le seguenti modalità:
a) i tagli di superficie inferiori a un ettaro e mezzo e per una sola volta entro il medesimo anno solare, o anche se di superficie superiore, ove previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati, in corso di validità o scaduti da meno di cinque anni, non necessitano di specifica autorizzazione. L'interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione del taglio colturale che verrà eseguito. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con l'individuazione della superficie boscata da tagliare. Il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere chiarimenti o disporre l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni.
b) i tagli di superficie superiore o pari a un ettaro e mezzo o non previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità necessitano di specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale a seguito di domanda dell'interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata), con allegato relativo progetto esecutivo degli interventi previsti. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale potrà nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. La concessione dell'autorizzazione o il diniego motivato dovranno essere comunque comunicate all'interessato nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.
Si intendono ricomprese nelle opere connesse ai tagli autorizzate ai sensi del comma precedente gli interventi di manutenzione della viabilità forestale esistente (strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti) per i quali non necessita ulteriore autorizzazione. Per manutenzione ordinaria si intende, tra l'altro, livellamento dei piano viario o del piazzale, ricarico con inerti, rimozione del materiale franato delle scarpate e risagomatura delle stesse, taglio della vegetazione arbustiva e potatura della vegetazione arborea.
La realizzazione di nuove opere permanenti è soggetta alla normativa vigente.
Il progetto esecutivo degli interventi previsti dovrà contenere:
a) Relazione tecnica completa di:
- inquadramento catastale e territoriale;
- descrizione della stazione completa dei principali parametri ambientali;
- descrizione degli eventuali altri vincoli ambientali riscontrati (presenza di aree SIC, ZPS, aree parco, ecc.) e relative iniziative attuate al fine di rendere cantierabile il progetto;
- descrizione del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con l'intervento colturale;
b) calcolo dei costi e dei ricavi in termini economici dell'intervento in funzione della destinazione degli assortimenti ritraibili;
c) cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dell'area di intervento;
d) documentazione fotografica.
Abrogato
La domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui all'art. 3 del DPR 357/1997, per superficie forestali pari o superiori ad un ettaro e mezzo, fino all'adozione del Piano Forestale Regionale previsto all'art. 15 della L.R. 28/1994 e successive modifiche è corredata dal progetto di valutazione d'incidenza di cui all'art. 6 del DPR 120/2003.
2. All'art. 2 ter della L.R. 28/1994, così come modificata con L.R. 106/1994 e L.R. 6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:
"I consorzi, le cooperative consortili e le forme associative stabili fra cooperative possono utilizzare, ai fini di richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge, terreni di cui abbiano la disponibilità le cooperative associate.
Le cooperative o consorzi cooperativi socie di consorzi o società di gestione di risorse forestali possono richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge per interventi su superfici forestali ricevute in concessione da parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse forestali.
La Regione favorisce l'ottimale gestione delle superfici forestali. Nelle aree di Comunità Montane ove operano consorzi o società di gestione di risorse forestali, costituiti in forma mista pubblico - privato, con organismi di cui all'art. 3 della presente legge, andrà riservata a tali strutture di gestione, tenendo conto della superficie agro-silvo-pastorale gestita, una quota dei finanziamenti disponibili per l'area da utilizzare a seguito di presentazione di apposite istanze di finanziamento, corredate da progetti esecutivi, presentati dai suddetti organismi. Tali organismi hanno inoltre priorità per ottenere contributi per la realizzazione di Piani di gestione e assestamento per Piani che abbiano carattere intercomunale o comprensoriale.
Al fine di favorire la gestione sostenibile delle Foreste a tali organismi saranno concessi contributi per ottenere la certificazione volontaria della gestione e dei prodotti forestali Forest Stewardship Council (F.S.C.)."
3. All'art. 16-bis della L.R. 28/1994, così come modificata con L.R. 106/1994 e L.R. 6/2000, sono aggiunti i seguenti commi:
"I piani predisposti saranno presentati a cura del richiedente l'approvazione a tutti gli Enti dei quali la normativa prevede il parere obbligatorio ai fini dell'accertamento della compatibilità con i vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali presenti sul territorio interessato.
Tali Enti potranno nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. Il parere positivo, le prescrizioni motivate o il diniego giustificato dovranno essere comunque comunicate all'interessato nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il richiedente potrà quindi o adeguarsi alle prescrizioni imposte modificando il Piano oppure inviare il Piano originalmente elaborato con le prescrizioni pervenute al Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale richiedendone in tutti e due i casi l'approvazione da parte della Giunta regionale.
Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale effettuerà apposita istruttoria del Piano tenendo conto dei pareri pervenuti e proporrà entro trenta giorni, nel caso il beneficiario non abbia accolto le prescrizioni degli Enti di cui al precedente comma, le eventuali modifiche da apportare prima della definitiva approvazione. Entro i successivi trenta giorni o entro trenta giorni dal ricevimento della versione del Piano modificata secondo come sopra, il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale proporrà alla Giunta regionale l'adozione o il diniego motivato all'adozione del Piano stesso."
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