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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 23/03/2012, n. 597

Aggiornamento delle disposizioni relative a criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 4/2004 per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, da ultimo modificata con L.R. n. 33/2011. Revoca della Delib. G.R. n. 3905/2008 e della Delib. G.R. n. 945/2009.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 14/11/2022, n. 1391
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Testo del provvedimento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

a) richiamata la legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), da ultimo modificata con l.r. 33/2011;

b) richiamati, in particolare, l’articolo 3, comma 3, lettera c), l’articolo 3, commi 3-bis. e 3-ter., l’articolo 4, comma 1, lettera a), l’articolo 4, comma 4, lettera a), l’articolo 4, comma 7, l’articolo 5, comma 4, l’articolo 7, comma 2, lettera c), l’articolo 7, comma 2-bis, l’articolo 8, comma 6, l’articolo 12, com

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Allegato A - Disposizioni applicative e disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi di cui al capo II della l.r. 4/2004 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), da ultimo modificata con l.r. 33/2011

N1

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente atto reca le disposizioni applicative e la disciplina dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi previsti dal Capo II della l.r. 4/2004, di seguito denominata legge.

 

Art. 2 - (Soggetti beneficiari)

1. Il titolo di proprietà delle strutture e dei relativi impianti, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), numeri 1) e 2) e di cui all’articolo 6, comma, 1, lettera a) e b), numeri 1) e 2) della legge, può derivare anche dalla costituzione di diritto di superficie su suolo di proprietà di terzi o da concessione di suolo pubblico.

2. Nei casi di cui al comma 1, se la proprietà delle strutture e dei relativi impianti deriva da diritto di superficie costituito a tempo determinato, il medesimo diritto non può avere durata inferiore ai 30 anni dalla data di concessione del contributo. Nei casi di concessione di suolo pubblico, i benefici di legge sono invece concessi a favore del soggetto proprietario o destinato ad assumere la proprietà delle strutture e dei relativi impianti che sorgono sul suolo pubblico, indipendentemente dalla durata della relativa concessione.

 

Art. 3 - (Intensità delle agevolazioni)

1. Ai fini della presente disciplina, si intende per:

a) sentiero, il tracciato inserito nel Catasto regionale dei sentieri, depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione e valorizzazione della rete sentieristica;

b) percorso di tipo alpinistico, itinerario che si sviluppa in zone impervie dove è necessaria la conoscenza delle tecniche e l’uso dell’attrezzatura proprie della progressione su ghiacciaio, su neve o dell’arrampicata su roccia, ghiaccio o terreno misto.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge, si intendono di particolare difficoltà

di accesso i rifugi alpini che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere posizionati ad una quota superiore ai 2.500 metri s.l.m.;

b) essere raggiungibili esclusivamente mediante sentieri di tipo E, EE o EEA e/o mediante percorsi di tipo alpinistico;

c) essere raggiungibili a piedi, lungo sentiero, con tempo di percorrenza superiore a 2 ore, o a 1 ora lungo percorso di tipo alpinistico, dal più vicino punto di partenza accessibile con auto tramite strada aperta al pubblico transito;

d) qualora esista la possibilità di avvicinamento al rifugio a piedi, tramite strada non aperta al pubblico transito o impianto di risalita (escluse le sciovie), essere raggiungibili a piedi, lungo sentiero, con un tempo di percorrenza superiore a 1 ora, o a mezz’ora lungo percorso di tipo alpinistico, dal punto di arrivo delle predette infrastrutture.

3. I tempi di percorrenza di cui al comma 1, lettere c) e d), relativi a sentieri, sono calcolati secondo la metodologia impiegata nell’ambito del Catasto regionale dei sentieri. Nel caso di percorsi di tipo alpinistico, i tempi di percorrenza sono definiti sulla base dei dati forniti dall’UVGAM, sentita la Società locale di guide alpine competente per territorio.

4. Nei casi in cui i rifugi siano raggiungibili mediante una pluralità di sentieri o percorsi di tipo alpinistico, si considera esclusivamente quello di minore difficoltà o, in subordine, che comporta il minore tempo di percorrenza.

5. Per l’applicazione dei criteri di cui al presente articolo la struttura competente si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di gestione e valorizzazione della rete sentieristica e, ove ritenuto opportuno, dell’UVGAM.

 

Art. 4 - (Obblighi dei beneficiari per l’affidamento di lavori e servizi)

1. Nei casi in cui l’iniziativa agevolata comporti l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 1.000.000, per i quali l’agevolazione concessa sia superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei medesimi, i privati beneficiari sono obbligati, ai fini dei relativi affidi ed esecuzione, al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 12/1996.

2. Nei casi in cui l’iniziativa agevolata comporti l’esecuzione di servizi il cui valore stimato sia pari o superiore a € 200.000 IVA esclusa, che siano connessi ad un appalto di lavori di cui al comma 1 e per i quali l’agevolazione concessa sia superiore al 50 per cento dell’importo dei servizi stessi, i privati beneficiari sono obbligati, ai fini dei relativi affidi ed esecuzione, al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 12/1996 ovvero, per i servizi ivi non previsti, all’articolo 32 del d.lgs. 163/2006.

3. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione pone come condizione il rispetto, da parte del beneficiario, delle norme di cui al presente articolo, sotto pena della revoca del contributo concesso.

 

Art. 5 - (Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo relative ad interventi a sostegno degli investimenti di cui agli articoli 3 e 7 della legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di rifugi alpini, di seguito denominata struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla struttura medesima.

2. Le domande debbono essere presentate, in competente bollo, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

a) per le iniziative che comportano la realizzazione di opere edili:

1) elaborati grafici a livello di progettazione definitiva in scala 1:100 completa di tutti gli elaborati (piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi) debitamente quotati, con l’indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;

2) computo metrico estimativo dettagliato, redatto sulla base delle voci descrittive ed entro i limiti degli importi stabiliti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 42 della l.r. 12/1996, di seguito denominato Elenco prezzi, suddiviso per categorie e relative voci, atto a determinare esattamente costi e quantità dell’intervento da realizzare, corredato dell’analisi dei prezzi e delle Variazioni prezzi da applicarsi secondo quanto stabilito all’articolo 8, comma 1, lettera a);

3) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell’opera), corredata di apposita documentazione fotografica;

4) limitatamente alla messa in sicurezza di strutture esistenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) della legge, relazione geologica attestante la situazione di dissesto o pericolo per rischio idrogeologico delle strutture interessate;

5) prospetto riassuntivo delle voci di spesa, redatto sulla base del modello predisposto dalla struttura competente;

6) limitatamente alle iniziative concernenti la realizzazione di nuovi rifugi alpini o di dortoir o la ristrutturazione o ampliamento di rifugi o dortoir esistenti, dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto rilascio di parere favorevole sul progetto definitivo da parte della Commissione edilizia del Comune competente, ove previsto;

7) nel caso di iniziative concernenti la realizzazione di nuovi rifugi, bivacchi o dortoirs, dettagliata relazione illustrativa delle opportunità escursionistiche/alpinistiche/scialpinistiche offerte dalla zona in cui è prevista la realizzazione della struttura, con delimitazione della stessa mediante corografia in scala 1:10.000;

8) nei casi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), numero 2) e 6, comma 1, lettera b), numero 2) della legge, atto di impegno del proprietario del suolo a costituire diritto di superficie a favore del richiedente o dichiarazione sostitutiva del beneficiario attestante l’avvenuto rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico da parte dell’ente proprietario;

b) per l’acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati:

1) contratto preliminare di vendita;

2) planimetrie catastali dell’unità immobiliare oggetto di vendita;

3) documentazione di cui alla lettera a);

c) per gli investimenti mobiliari, preventivi di spesa;

d) dichiarazione di impegno :

1) ad accettare ogni eventuale controllo sull’effettiva destinazione dell’agevolazione da concedere o concessa, sulla congruità del valore della spesa e sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e al presente provvedimento, nonché a fornire, a detti fini, dati, notizie, informazioni e ogni altra documentazione utile;

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Allegato B - Criteri per la valutazione dei progetti di impianti sperimentali di cui all’art. 3, comma 3-bis, della l.r. 4/2004

 

Contenuti dell’iniziativa sperimentale

Gli impianti sperimentali per essere qualificati come tali devono essere accompagnati da documentazione tecnica che comprenda:

1. la descrizione degli obiettivi e della finalità della sperimentazione;

2. la descrizione del sistema sperimentale proposto;

3. la descrizione della scelta del sistema impiantistico;

4. la formulazione del protocollo di sperimentazione;

5. la definizione delle modalità di verifica dei risultati.

Gli impianti sperimentali di trattamento o di gestione in loco di rifiuti e acque reflue sono comunque sottoposti - laddove ne ricorrano le condizioni - alla normativa statale e regionale vigente in materia ambientale.

 

1. Descrizione degli obiettivi e della finalità della sperimentazione

Deve essere effettuata una descrizione del sistema innovativo proposto, dove per “innovativo” si può intendere a titolo esemplificativo un insieme di misure tese a ridurre i quantitativi di acque reflue e o di rifiuti prodotti rispetto ad una situazione standard, soluzioni impiantistiche innovative o utilizzate in modo innovativo, adozione di pratiche gestionali particolari, sistemi di recupero delle acque grigie.

La proposta di sperimentazione deve essere descritta nei suoi dettagli valutando tutti gli aspetti dell’intervento, dalla fase di realizzazione, a quella di gestione e di manutenzione.

 

2. Descrizione del sistema proposto

Nella descrizione del sistema proposto, dovranno essere considerati i seguenti elementi di valutazione a priori.

 

Valutazione del tipo di insediamento

Il tipo di insediamento è funzione degli impianti esistenti (wc, docce, lavabi, lavastoviglie, lavatrici) che dipendono direttamente dalle risorse di acqua esistenti. La valutazione di queste installazioni consente di identificarne i bisogni.

La valutazione può portare ad individuare tre tipi di insediamento:

- bivacchi, rifugi autogestiti con un minimo di impianti (

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