Articolo abrogato dall'art. 52, comma 3, della L.R. 28/01/2000, n. 5, così recitava:

"Art. 38 - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"

1. Le funzioni regionali in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali e di vigilanza sulle relative attività di cui all'articolo 22, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 vengono esercitate anche al fine di garantire la corretta utilizzazione ed il contenimento degli sprechi delle risorse idriche naturali.

2. Omissis

3. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

4. La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità di misurazione della quantità annua di acqua minerale per imbottigliamento emunta, definendo altresì i termini per l'adeguamento degli impianti da parte dei concessionari, nonché il termine di decorrenza del sistema di computo del diritto proporzionale annuo come modificato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. L'inosservanza da parte dei concessionari dei termini per l'adeguamento degli impianti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.

6. Le novellazioni previste dai commi 2 e 3 decorrono dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4."

Dalla redazione