N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 19/05/2020, n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 05/03/2021, n. 2, così recitava:

"Art. 18 - (Centralizzazione degli acquisti, Stazione unica appaltante e committenza regionale)

1. Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell’articolo 37 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , dell’articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la Regione, quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, gli enti strumentali e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), aventi sede nel territorio regionale, possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1.

3. La Regione, centrale di committenza ai sensi del comma 1, si configura quale Stazione Unica Appaltante, di seguito SUAR, ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e integrazioni.

4. L’acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale nonché delle ASP e degli altri enti pubblici è effettuata dall’Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l’acquisizione di beni e servizi informatici è effettuata da Liguria Digitale S.p.A. per gli enti aderenti al Sistema Informativo Regionale Integrato, per gli altri enti soci e per gli enti convenzionati con la società medesima. All’acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato provvede il Consorzio Energia Liguria, centrale di committenza di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto. Le centrali di committenza del presente comma stipulano le convenzioni di cui all’articolo 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le centrali di committenza di cui al comma 4 costituiscono articolazioni funzionali della SUAR e operano sotto la sua direzione e il suo coordinamento e in particolare con riferimento al coordinamento della programmazione in relazione alle procedure di gara di appalto da svolgersi e alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG). In relazione alle gare per i lavori relativi all’edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE.

6. La SUAR può procedere, nei limiti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, agli adempimenti relativi all’affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , delle autorità di sistema portuale, delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) aventi sede sul territorio regionale ligure e degli enti di cui al comma 1 sulla base di convenzioni quadro tra la Regione e detti soggetti, anche in forma associata.

7. La Regione, mediante apposito supporto informatico, riceve dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 6 il rispettivo fabbisogno e lo elabora al fine di predisporre la programmazione di cui all’articolo 21 del d.gs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le programmazioni settoriali previste dalle vigenti normative. Il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l’avvio di apposita procedura di gara, mediante l’indizione di procedure di gara centralizzate ovvero mediante il ricorso al mercato elettronico regionale. La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione e l’utilizzo dell’eProcurement, adotta, con proprio provvedimento, linee guida in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in forma centralizzata ovvero attraverso il mercato elettronico regionale.

8. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi, per l’affidamento della progettazione e per l’espletamento di gare di lavori, nonché per l’acquisizione di mezzi strumentali all’esercizio del pubblico servizio della società di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all’articolo 37 d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

9. La Regione, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta, con provvedimento della Giunta regionale, le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti e subappalti pubblici, anche al fine del rispetto dell’indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell’ambito di una più globale strategia di contrasto all’illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti.

10. Presso il Settore competente in materia di appalti della Regione è istituito, con funzioni di coordinamento, il Comitato delle SUA. Il Comitato delle SUA, operante a titolo gratuito, è composto da sei componenti di cui tre appartenenti al Settore competente in materia di appalti della Regione, uno appartenente ad IRE S.p.A., uno appartenente ad A.Li.Sa. - Sistema Sanitario Regione Liguria e uno appartenente a Liguria Digitale S.p.A.. Il Presidente del Comitato delle SUA è il dirigente del Settore competente in materia di appalti di Regione Liguria che lo rappresenta nell’esercizio di tutte le funzioni, attività o compiti. Possono avvalersi del Comitato delle SUA, relativamente alla materia contrattuale, i soggetti costituenti il settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina i compiti e il funzionamento del Comitato."

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