Articolo abrogato dall’art. 4, comma 11, della L.R. 20/06/2017, n. 6, così recitava:

“Art. 23

1. All'articolo 58 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6 bis. Le somme a carico dei beneficiari delle provvidenze previste dalla l.r. 21/1984, che comunque non possono essere inferiori al 30 per cento dell'investimento ammesso, possono essere garantite anche con fondi propri degli stessi beneficiari.".”

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