Errore nell’offerta economica, correzione e chiarimenti mediante soccorso procedimentale | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/12/2022

Errore nell’offerta economica, correzione e chiarimenti mediante soccorso procedimentale

Nel caso di errori materiali di calcolo nell’offerta formulata in termini di prezzi unitari è ammessa la correzione da parte della Stazione appaltante della somma finale. A tal fine la Stazione appaltante può ricorrere al soccorso procedimentale per risolvere eventuali dubbi sull’effettiva volontà dell’offerente.

FATTISPECIE - Nel caso di specie un concorrente era stato escluso dalla gara per la mancata corrispondenza tra il prezzo unitario ed il prezzo complessivo riportati nell’offerta economica. Il TAR annullava il provvedimento di esclusione ritenendo che la contestata mancata corrispondenza fosse dovuta ad un mero errore materiale di calcolo nell’indicazione del prezzo complessivo, facilmente riconoscibile e superabile attraverso una semplice operazione aritmetica - ossia moltiplicando il prezzo unitario offerto ed indicato correttamente per le quantità richieste - dalla quale si ricava il prezzo finale corretto.
L’appellante chiedeva al Consiglio di Stato la riforma della sentenza del TAR, sostenendo che non si trattasse di un mero errore materiale, attesa la ripetitività dell’indicazione nell’ambito dell’offerta economica.

CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE - In proposito C. Stato 13/12/2022, n. 10931 ha richiamato la giurisprudenza secondo cui sussiste la possibilità che la Stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l’offerta a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto.
In altri termini, la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.
In definitiva, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta (vedi C. Stato 04/08/2022, n. 6923; C. Stato 11/01/2018, n. 113).

SOCCORSO PROCEDIMENTALE - In caso di dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica il Consiglio di Stato ha ritenuto possibile il ricorso al c.d. “soccorso procedimentale”, diverso dal soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D. Leg.vo 50/2016 che non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell’offerta. Il soccorso procedimentale consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta.

INDICAZIONI IN CIFRE E LETTERE E PREZZI UNITARI - Circa il potere della stazione appaltante di provvedere alla correzione di errori materiali nell’offerta, fermo restando il divieto di alterazione o modificazione della stessa, la giurisprudenza di settore ha espressamente riconosciuto tale possibilità, avendola esaminata sia ai fini della discordanza tra la indicazione in cifre ed in lettere (in questo caso ritiene la prevalenza della cifra in lettere) che rispetto alla divergenza, qui in rilievo, tra prezzi unitari, quantità e prezzo totale nei casi dei listini, in relazione al quale ritiene la prevalenza dei primi.

In particolare la giurisprudenza consente, quando l’offerta è formulata in termini di prezzi unitari, che la stazione appaltante controlli i calcoli relativi sia alla moltiplicazione dei prezzi unitari per le relative quantità, sia alla somma finale, correggendo gli errori di calcolo. Gli elementi fissi e immutabili sono solo i prezzi unitari, perché frutto di scelte insindacabili delle imprese offerenti, invece, le moltiplicazioni e le somme, ferma l’immutabilità dei prezzi unitari, sono emendabili dalla stazione appaltante, se frutto di errori di calcolo.

CONCLUSIONI - Il Consiglio di Stato, confermando l’illegittimità dell’esclusione dalla gara, ha ritenuto che la Stazione appaltante avrebbe potuto al più fare ricorso al soccorso procedimentale, posto che nel caso di specie il chiarimento utile a dirimere il dubbio non avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, né vi avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, ma si sarebbe limitato a confermare la portata di elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista” occorsa nella compilazione dell’offerta economica.

Sul tema si veda anche la Nota: Correzione di errore materiale nell'offerta economica.

Dalla redazione