Opere amovibili, qualificazione e regime edilizio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/10/2021

Opere amovibili, qualificazione e regime edilizio

Il Consiglio di Stato fornisce precisazioni sul concetto di precarietà delle opere ai fini della riconducibilità nel regime di attività edilizia libera.

Il Consiglio di Stato 17/09/2021, n. 6346 ha spiegato che la potenziale facile amovibilità delle opere non esclude la necessità della previa acquisizione del titolo edilizio nel caso in cui le stesse di fatto assumano una funzione permanente e non vengano periodicamente rimosse.

Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di alcune serre in area vincolata, utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola.
La questione assume peraltro un interesse di carattere generale in relazione alla nozione di precarietà dell’opera ai fini del suo assoggettamento o meno ad atto autorizzativo che ne legittimi la realizzazione sul territorio. Secondo il ricorrente infatti:
- le serre erano da ricomprendere nella categoria dell’attività edilizia libera, in quanto opere stagionali facilmente rimovibili;
- l'eventuale utilizzo continuativo di opere, di per sè precarie, non farebbe venir meno tale qualificazione sotto il profilo edilizio e urbanistico.

Secondo i giudici invece, l'astratta amovibilità delle strutture non ne muta la qualificazione edilizia, in quanto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. E ciò in quanto i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale (vedi C. Stato 03/06/2014, n. 2842).

In proposito si ricorda che, tra le altre, sono riconducibili all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1:
- lett. e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- lett. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni.
Ai sensi del combinato disposto di tali norme, il Consiglio di Stato ha concluso per la necessità del titolo edilizio in quanto nel caso di specie la stagionalità dell’utilizzo incideva esclusivamente sulla modalità di uso dei manufatti, ma non comportava la integrale rimozione periodica degli stessi.

Dalla redazione