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06/10/2021

Prevenzione incendi luoghi lavoro: Decreto per la gestione in esercizio e in emergenza

Il D. Min. Interno 02/09/2021 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il D. Min. Interno 02/09/2021, emesso in attuazione della lett. a), punto 4 e della lett. b), dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, è stato pubblicato nella G.U, del 04/10/2021 ed è in vigore dal 04/10/2022.

Il Decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro definiti dall’art. 62 del medesimo D. Leg.vo 81/2008.

L’allegato I al Decreto specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, l’Allegato II specifica i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, l’Allegato III riguarda i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, l’Allegato IV è relativo all’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, l’Allegato V riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Risulta rilevante la definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento alla definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, vengono distinte tre categorie di docenti:
1. docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica;
2. docenti per la sola parte teorica;
3. docenti per la sola parte pratica.
Sono in particolare qualificati i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza come docenti in materia antincendio (in ambito teorico e/o pratico a seconda della categoria di riferimento), di almeno 90 ore;
- frequenza di un corso di formazione per docenti, erogato dal Corpo nazionale dei VV.F. in base alle indicazioni contenute nell’Allegato V al decreto in oggetto (28 ore per i docenti della sola parte pratica; 48 ore per i docenti della sola parte teorica; 60 ore, di cui 16 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti);
- iscrizione agli elenchi ministeriali dei “Professionisti antincendio”, ai sensi del D.M. 05/08/2011 (vedi Competenze, requisiti e formazione dei professionisti antincendio);
- personale cessato dal servizio presso il Corpo nazionale dei VV.F. con almeno 10 anni di esperienza (nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per i docenti della sola parte pratica; nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento per gli altri casi).
Inoltre, i docenti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’Allegato V (8 ore per i docenti della sola parte pratica; 12 ore per i docenti della sola parte teorica; 16 ore, di cui 4 riservate alla parte pratica, per i docenti di entrambe le parti). 

Dalla redazione