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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: disciplina del collaudo dei lavori
CORRETTIVO CODICE APPALTI COLLAUDO - L'art. 40 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 116 del D. Leg.vo 36/2023 relativo al collaudo ed alla verifica di conformità.
Come noto, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, i contratti, sono soggetti a:
- collaudo per i lavori
- verifica di conformità per i servizi e per le forniture.
Collaudo dei lavori
L’art. 116, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, è stato sostituito e stabilisce ora che per effettuare le attività di collaudo dei lavori:
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da 1 a 3 collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da 1 a 3 collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.
Sempre con riferimento ai lavori, viene introdotto il comma 4-bis, dell'art. 116 del D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede che tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Si prevedono anche le modalità di affidamento dell'incarico di collaudatore (a dipendenti di altre P.A. o esterni) in caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica.
Per quanto riguarda il compenso per l'attività di collaudo, si specifica che esso:
- per il personale della stessa amministrazione, è contenuto nell'ambito dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023;
- per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'art. 29, comma 1, dell'allegato II.14 al Codice. Tale disposizione (sostituita dal Correttivo al Codice appalti) prevede che il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. 25/06/2008, n. 112.
Con il nuovo comma 4-ter, dell'art. 116 del D. Leg.vo 36/2023, in caso di lavori di particolare complessità, si introduce la possibilità per il collaudatore o la commissione di collaudo di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.
Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui al nuovo art. 29-bis dell'allegato II.14 al Codice appalti, il quale prevede un compenso fino ad un massimo del 5% a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.
Collaudo e verifica di conformità
L'art. 40 del D. Leg.vo 209/2023 interviene anche sui casi di incompatibilità relativi all'incarico di collaudo e di verifica di conformità.
Il comma 11, dell'art. 116 del D. Leg.vo 36/2023 è modificato con riferimento alle spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie.
Allegato II.14 al Codice appalti - Esecuzione dei contratti di lavori
Il Correttivo al Codice appalti è intervenuto anche sull'allegato II.14, nella parte relativa all'esecuzione dei contratti di lavori (per la parte relativa a servizi e forniture di cui all'art. 32 dell'allegato, si veda Correttivo al Codice appalti: nomina del RUP anche tra dipendenti di altre P.A.), con particolare riferimento:
- all'utilizzo di programmi di contabilità digitale per l'effettuazione della contabilità dei lavori;
- alla compilazione dei libretti delle misure, la quale deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore;
- alla possibilità di tenere una contabilità semplificata per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questi casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- ai compensi e rimborsi spese spettanti ai collaudatori, anche (vedi supra) nel caso di commissione di collaudo.
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