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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: accordi quadro e equilibrio contrattuale
CORRETTIVO CODICE APPALTI ACCORDI QUADRO - L'art. 22 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 59 del D. Leg.vo 36/2023, relativo agli accordi quadro.
In particolare, nell'art. 59, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, è stato aggiunto che la decisione a contrarre relativa agli accordi quadro deve indicare le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
Inoltre, nei casi di cui alla lett. a) dell'art. 59, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 (i.e. nei c.d. accordi chiusi, che contengono tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici, al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.
L’art. 59, comma 5-bis, del D. Leg.vo 36/2023 (introdotto dall’art. 22 del D. Leg.vo 209/2024) contiene invece disposizioni tese a rimediare ad eventuali alterazioni dell’equilibrio contrattuale sopravvenute all’aggiudicazione dell’accordo quadro e nelle more della stipula o esecuzione dei contratti attuativi.
In particolare, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede (secondo le disposizioni del Codice civile), l'operatore economico o la stazione appaltante hanno la facoltà di non procedere alla stipula.
Quando invece in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, la stazione appaltante o l'appaltatore hanno la facoltà di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'art. 122, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023 (ai sensi del quale l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti).
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