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30/08/2021

Autorizzazione paesaggistica: conseguenze del silenzio della Soprintendenza

Secondo il TAR Campania è illegittima la richiesta di integrazione dei documenti della Soprintendenza dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 146, D. Leg.vo 42/2004 e dopo l’avvenuto rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione paesaggistica.

Ai sensi dell'art. 146, D. Leg.vo 42/2004, il silenzio della Soprintendenza sulla richiesta del parere sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ossia l’inutile decorso dei termini prescritti dalla legge per l’esercizio dei compiti gravanti in capo alle Amministrazioni interessate, assume il valore di silenzio c.d. devolutivo o traslativo che non arresta il procedimento. Cioè a dire che, a seguito dell’inerzia della Soprintendenza, la potestà passa all’Amministrazione comunale che è tenuta, comunque, a procedere alla definizione del procedimento, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica laddove la ritenga spettante.
Pertanto, il provvedimento comunale che rilascia l'autorizzazione - che di questa potestas costituisce estrinsecazione - chiude la fattispecie procedimentale, cristallizzando l’assetto di interessi, in senso favorevole ai desiderata del privato. La validità ed efficacia di tale atto, quindi:
- può essere, eventualmente, incrinata solo all’esito della certazione giudiziale di vizi di legittimità, ovvero in seguito all’esercizio della facoltà di riesame in autotutela ad opera della medesima Amministrazione civica;
- non può essere scalfita da un atto della Soprintendenza che richieda l'integrazione della documentazione, allorquando la fattispecie provvedimentale si sia già conchiusa e perfezionata.

Il principio è stato affermato dal TAR Campania-Napoli 16/08/2021, n. 5503, il quale ha inoltre precisato che le conclusioni suesposte si appalesano coerenti con la esigenza di assicurare certezza e stabilità alle situazioni giuridiche discendenti da provvedimenti amministrativi, in funzione di tutela:
- dal punto di vista privatistico, dell’affidamento del privato, la cui sfera giuridica - ampliata dal potere amministrativo - non può tollerare una situazione di instabilità, sempre che il privato non abbia contribuito, con contegni riprovevoli e penalmente rilevanti, alla adozione di provvedimenti illegittimi (art. 21-nonies, comma 3, L. 241/1990);
- dal lato pubblicistico, a garantire la inoppugnabilità degli atti anche nell’interesse della Amministrazione, nella fattispecie di quella comunale.

Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica semplificata, il TAR ha precisato che - a differenza della ordinaria autorizzazione paesaggistica - l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso è stabilita espressamente dall’art. 11, comma 9, D.P.R. 31/2017, ove è testualmente previsto che in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nei tempi previsti dal comma 5 dello stesso articolo, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e l’Amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Dalla redazione